Indipendentemente dall’ubicazione del pilone (a terra o su un edificio), le strutture di altezza inferiore a 50 m non richiedono la notifica all’autorità competente per la sorveglianza dell’aviazione militare (per l’aviazione civile tale soglia è fissata a 100 metri). La base giuridica è costituita dal regolamento del Ministro delle Infrastrutture del 25 giugno 2003 relativo alle modalità di segnalazione e di segnalazione ottica degli ostacoli al volo (Gazzetta Ufficiale n. 130, voce 1193). È tuttavia opportuno ricordare che, ai sensi del § 26, comma 1, di tale regolamento, un palo di altezza superiore a 10 metri deve essere segnalato al livello più alto con luci di ostacolo a bassa intensità (tipo A secondo l’allegato n. 2 al regolamento).
La situazione è diversa quando l’investimento previsto confina con strutture aeroportuali o si trova nella fascia di avvicinamento all’atterraggio (corridoio aereo). In tal caso, è necessario ottenere l’autorizzazione dall’autorità competente indipendentemente dall’altezza del palo previsto. I comuni dispongono di mappe che definiscono l’estensione delle zone circostanti gli aeroporti soggette a requisiti specifici. L’accordo specifica i dettagli relativi all’obbligo di verniciatura e segnaletica luminosa a cui deve essere sottoposta la struttura.

