Ci sono molte indicazioni che non esiste. Nella circolazione giuridica esiste la sentenza II SA/Gd 329/14 emessa dal Tribunale amministrativo provinciale di Danzica
Nella motivazione della sentenza di appello nel caso di specie (ovvero permesso di costruire nell'ambito di un traliccio su un edificio), la Corte ha citato il contenuto dell'art. 29 sezione 2 punto 15 della legge sulla costruzione, nonché l'art. 30 sezione 2, 6 e 7 della presente legge. Secondo tali disposizioni non è necessaria la concessione edilizia per eseguire lavori edili comportanti l'installazione su edifici di apparecchi, comprese le strutture di supporto delle antenne e degli impianti di radiocomunicazione. L'esecuzione di questo tipo di lavori deve essere segnalata all'autorità competente. La notifica deve specificare il tipo, l'entità e le modalità di esecuzione dei lavori di costruzione, nonché la data del loro inizio. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 32 sezione 4 punto 2, e, a seconda delle esigenze, appositi schizzi o disegni, nonché autorizzazioni, disposizioni e pareri richiesti da distinti regolamenti. La comunicazione deve essere presentata prima dell'inizio previsto dei lavori di costruzione. I lavori di costruzione possono iniziare se l'autorità competente non solleva opposizione mediante decisione entro 30 giorni dalla data di consegna della notifica e entro e non oltre 2 anni dalla data di inizio indicata nella notifica. L'autorità competente solleva un'obiezione, in particolare se: la domanda riguarda la costruzione o l'esecuzione di lavori edili soggetti all'obbligo di ottenere un permesso di costruire. Inoltre, l'Autorità ha adottato il regolamento del Ministro delle Infrastrutture del 26 ottobre 2005 sulle condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dagli edifici per le telecomunicazioni e sulla loro ubicazione (GU n. 219, voce 1864 e successive modifiche). Riportando la normativa sopra richiamata alla natura giuridica, l'Autorità ha precisato che la notifica riguarda, ad esempio, l'intenzione dell'investitore di eseguire lavori edili consistenti nella realizzazione di una struttura di supporto dell'antenna con base di fissaggio alla struttura dell'edificio esistente e tiranti nonché le antenne montate su di esso nonché gli impianti di radiocomunicazione, che costituiscono un apparecchio ai sensi dell'art. 29 sezione 2 punto 15 della legge sulla costruzione.