Indipendentemente dalla posizione del palo (terra o edificio) le strutture di altezza inferiore a 50 m non necessitano di notifica alla competente autorità di vigilanza dell'aviazione militare (100 metri per l'aviazione civile). La base giuridica in questo caso è il Regolamento del Ministro delle Infrastrutture del 25 giugno 2003 sul metodo di segnalazione e segnalazione degli ostacoli aerei (Gazzetta ufficiale n. 130, voce 1193). Vale la pena ricordare, tuttavia, che ai sensi del § 26 par 1 della suddetta norma, il palo (di altezza superiore a 10 metri) dovrà essere segnalato al livello più alto con luci ostacolo a bassa intensità contrassegnate nell'allegato 2 della suddetta norma come tipo A.
La situazione è diversa quando l'investimento previsto confina con le strutture aeronautiche o è situato nella pista di avvicinamento all'atterraggio (corridoio aereo). In questa disposizione è necessario un accordo indipendentemente dall'altezza del palo previsto. I Comuni dispongono di apposite mappe che determinano l'ambito delle zone limitrofe all'aeroporto soggette a requisiti particolari. Nella convenzione sono indicati nel dettaglio gli obblighi di tinteggiatura e segnaletica luminosa che dovranno essere rispettati.